Whistleblowing
Canali di segnalazione – whistleblowing system
Con il termine “illeciti” si intende la commissione (o il tentativo di commissione) di un reato da cui potrebbe scaturire una responsabilità ai sensi del D.Lgs. n.231/2001.
Per “irregolarità” si intende, invece, qualsiasi comportamento (di fare o di omettere), avvenuto nell’ambito lavorativo, posto in essere in violazione delle regole previste dal Codice Etico e/o dal Modello di Elba Assicurazioni S.p.A.. Sono considerate “irregolarità” altresì le violazioni delle politiche, procedure, policies e dei regolamenti adottati dalla Società.
• coloro che ricoprono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione della Società o che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo delle attività;
• tutti i dipendenti a prescindere dal relativo inquadramento contrattuale;
• coloro che collaborano con la Società e – più in generale – intrattengono rapporti d’affari (ad es. clienti, fornitori, consulenti).
L’Organismo di Vigilanza
Le segnalazioni devono avere riguardo a condotte illecite o irregolarità “circostanziate”, pertanto, è necessario che le stesse siano complete di tutti gli elementi utili alla ricostruzione e all’accertamento del fatto segnalato.
• organismo.vigilanza@revoinsurance.com, accessibile solo ai componenti dell’Organismo di Vigilanza
• segnalazioni.odv@revoinsurance.com, accessibile al solo Presidente dell’Organismo di Vigilanza
• posta prioritaria, presso la sede della Società, all’att.ne Organismo di Vigilanza
In linea con le previsioni della normativa di riferimento, Elba garantisce il segnalante da qualsiasi forma di ritorsione o di discriminazione, per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione.
Il sistema disciplinare prevede sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.