I Nostri Servizi
REVO mette a disposizione dei propri Clienti metodi semplici ed affidabili per soddisfare le proprie esigenze operative
- Valore legale: il documento elettronico sottoscritto digitalmente ha lo stesso valore legale di un documento cartaceo sottoscritto con firma autografa.
- Autenticità: garanzia dell’identità di chi firma.
- Integrità: garanzia che il documento non è stato manomesso dopo la sottoscrizione della firma.
- Non ripudio: l’autore non può disconoscere il documento firmato.
Emissione
della
polizza e
firma
digitale
della stessa
da parte di
un
procuratore
di REVO.
Firma
digitale del
Contraente,
e di
eventuali
Coobbligati,
tramite
l’utilizzo
di un
software
dedicato “Elba
SignClient”
e del
dispositivo
locale (USB
Key o Smart
Card) di
firma
digitale già
in uso al
Firmatario.
Il software
è
disponibile
gratuitamente
per il
download per
PC con MS
Windows 7 /
8 / 10.
Verifica
on-line
della
validità
delle firme
digitali,
visualizzazione
e download
della
polizza in
chiaro,
formato pdf.
Download
della
polizza
digitale
firmata
(documento
che, in
linea con lo
standard in
vigore, ha
estensione
p7m) e
possibilità
di
verificarne
l’autenticità
con tool di
terze parti
o attraverso
altri siti
di verifica
on-line
suggeriti (
AgID
pubblica una
lista di
software e
servizi
on-line
certificati
per la
verifica dei
files
firmati
digitalmente:
http://www.agid.gov.it/agenda-digitale/infrastrutture-architetture/firme-elettroniche/software-verifica).
La soluzione permette quindi un processo completamente digitale, senza l’uso di documenti cartacei, tale da garantire in tempo reale, a tutte le parti coinvolte, la validità dei Documenti emessi. Come funziona la firma digitale: L’elemento chiave di un sistema di firma è rappresentato dal Certificato digitale di sottoscrizione che un ente Certificatore (una Certification Authority – CA) accreditato presso l’Agenzia per l’Italia digitale (AgID), rilascia al titolare di un dispositivo di firma (es.una smart card). Il certificato di sottoscrizione è un file che contiene al suo interno informazioni sull’identità del titolare, la chiave pubblica attribuitagli al momento del rilascio, il periodo di validità del certificato stesso oltre ai dati del certificatore che lo ha rilasciato. Il certificato di sottoscrizione, una volta entrato a far parte dell’elenco pubblico dei certificati, tenuto dal certificatore, garantisce la corrispondenza tra la chiave pubblica e l’identità del titolare permettendo, a chi riceve un file firmato digitalmente, di verificare la validità del certificato stesso e di ottenere informazioni sul firmatario del documento informatico. Al fine di attribuire pieno valore legale ai documenti sottoposti a firma digitale è necessario ottemperare alla normativa italiana in materia. In particolare al DPCM del 30.03.2009 e successive modifiche. La sua copia cartacea ha valenza probatoria ai sensi dell’art 16 del D. Lgs. del 30/12/2010, n. 235. La firma digitale del documento, la sua originalità e la corrispondenza del suo contenuto sono verificabili, secondo la regolamentazione definita da AgID ( https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/eidas/firma-digitale-verso-eidas ). L’ente certificatore accreditato presso AgID ( https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/firma-elettronica-qualificata/prestatori-di-servizi-fiduciari-attivi-in-italia ) e scelto da Elba Assicurazioni Spa per l’implementazione del servizio è ACTALIS S.p.A. Il CNIPA viene istituito dall’art. 176 del d.lgs 30 giugno 2003 n. 196 (Codice per la protezione dei dati personali) in sostituzione dell’Autorità per l’informatica nella pubblica amministrazione (AIPA), della quale conserva le attribuzioni. Ai sensi del d.lgs. 1º dicembre 2009, n. 177 “Riorganizzazione del Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione, a norma dell’articolo 24 della legge 18 giugno 2009, n. 69” cambia nome in DigitPA. Successivamente, secondo quanto disposto dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83 “Misure urgenti per la crescita del Paese” (convertito con Legge 7 agosto 2012, n. 134), DigitPA viene soppresso, al pari dell’Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l’innovazione e del Dipartimento per la Digitalizzazione e Innovazione tecnologica; il medesimo decreto legge n. 83/12 istituisce l’Agenzia per l’Italia digitale (AgID) a cui sono trasferite le funzioni di tali enti, mentre le attività di Centrale di committenza di DigitPA per conto delle Pubbliche Amministrazioni, sono affidate a Consip.
Questa sezione consente, per i prodotti che lo prevedono, di consultare le proprie posizioni assicurative secondo quanto sancito nel Regolamento IVASS n. 41 del 2 agosto 2018. In particolare, è possibile:
-
Consultare le posizioni assicurative
-
Visionare le prossime scadenze
-
Verificare lo stato dei pagamenti delle polizze
-
Richiedere informazioni
Per registrarsi utilizzare il pulsante “Registrazione Area Riservata Clienti” presente in questa pagina. Sarà sufficiente indicare:
- Nome e Cognome
- Password
- Codice fiscale
- Indirizzo di posta elettronica (Esclusivamente l’indirizzo di contatto del Contraente di Polizza)
- Numero di polizza
A seguito della registrazione le sarà inviato un messaggio di posta elettronica, all’indirizzo da lei indicato, con le credenziali.
Per accedere all’Area Riservata Clienti utilizzare il pulsante “Accesso Area Riservata Clienti” presente in questa pagina.
La registrazione e l’accesso all’Area Riservata Clienti sono consentiti solo al Contraente di polizza.
REVO garantisce la tutela della riservatezza e la protezione dei dati e delle informazioni rese disponibili nell’Area Riservata Clienti. Per maggiori informazioni si rinvia alla Privacy Policy
Il servizio è gratuito ed è fruibile da qualsiasi postazione con accesso internet.
Il nostro Contact Center è a Vostra disposizione per qualsiasi chiarimento dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00. Tel. 055 5324650
Regolamento ISVAP n. 24 del 19 Maggio 2008
Il soggetto che si reputi insoddisfatto con riferimento ad un contratto o un servizio assicurativo della Compagnia può presentare reclamo, utilizzando l’apposito modulo (“Modulo per reclamo alla Compagnia“).Non sono considerati reclami le richieste di informazioni o di chiarimenti, le richieste di risarcimento danni o di esecuzione di contratto. Il reclamante deve essere titolato a far valere il diritto alla trattazione del reclamo da parte della Compagnia, quale ad esempio il contraente, l’assicurato, il beneficiario o il danneggiato.
Il reclamo deve essere inviato alla Compagnia, con le seguenti modalità alternative:
- Posta elettronica: reclami@revoinsurance.com
- Posta elettronica certificata (PEC): reclami@pec.revoinsurance.com
- Posta ordinaria: REVO Funzione Reclami – Via Monte Rosa 91, 20149 Milano
- Fax: 02 92885749
È importante compilare il modulo in tutte le sue parti o, comunque, indicare nel reclamo i seguenti contenuti:
- Dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, domicilio)
- Numero polizza
- Recapito telefonico al quale il reclamante desidera essere eventualmente contattato
- Una descrizione chiara dei motivi per i quali si presenta il reclamo
- Eventuale documentazione a supporto dei fatti oggetto di contestazione
La Compagnia risponderà al reclamante entro 45 giorni dal ricevimento dell’istanza.
- Nel caso di reclami concernenti il comportamento degli Agenti e dei loro dipendenti/collaboratori di cui la Compagnia si avvale per lo svolgimento dell’attività di intermediazione assicurativa, si provvederà direttamente alla loro gestione, entro il termine massimo di 45 giorni, ferma restando la possibilità di sospendere tale termine per un massimo di 15 giorni per le necessarie integrazioni istruttorie.
- Nel caso di reclami concernenti il comportamento dei Broker e loro dipendenti/collaboratori, questi potranno essere a loro indirizzati e la relativa gestione ricadrà direttamente sull’Intermediario interessato. Nel caso in cui tali reclami fossero indirizzati a REVO, la stessa provvederà a trasmetterli al broker interessato dandone contestuale notizia al reclamante.
Qualora il reclamante non si ritenesse soddisfatto dall’esito del reclamo, o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all’IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) inviando il reclamo utilizzando l’apposito modulo https://www.ivass.it/consumatori/reclami/Allegato2_Guida_ai_reclami.pdf.
L’invio potrà avvenire con le seguenti modalità alternative:
- Posta ordinaria a: IVASS Servizio Tutela degli Utenti – via del Quirinale, 21 – 00187 Roma
- Fax al numero 06 42133206
- Posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: tutela.consumatore@pec.ivass.it
- Nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- Individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;
- Breve descrizione del motivo di lamentela;
- Copia del reclamo presentato all’impresa di assicurazione e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa;
- Ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.
Ricorso all'Arbitro Assicurativo
REVO Insurance non offre prodotti dei rami vita e non esercita il ramo Responsabilità Civile Auto (RCA). Le informazioni che seguono riguardano quindi esclusivamente i contratti assicurativi danni sottoscritti con REVO Insurance.
Il ricorso all’Arbitro Assicurativo (AAS) introdotto con il D.M. n. 215 del 6 novembre 2024, si inserisce fra le procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie in ambito assicurativo. L’AAS è un organismo indipendente che consente di ottenere una decisione sulla propria controversia in modo semplice, rapido ed economico, senza necessità di assistenza legale obbligatoria.
Il ricorso è condizione di procedibilità dell’azione giudiziaria in alternativa alla mediazione o alla negoziazione assistita.
Per i Clienti REVO Insurance, l’Arbitro Assicurativo è competente per le controversie relative:
- all’accertamento di diritti, anche risarcitori, obblighi e facoltà derivanti dal contratto assicurativo;
- all’inosservanza delle regole di comportamento inerenti all’esercizio dell’attività di distribuzione assicurativa.
Può avere ad oggetto la corresponsione di una somma di denaro entro i limiti di seguito indicati, valevoli per i rami danni:
- € 2.500 se la controversia riguarda il diritto al risarcimento del danno per responsabilità civile ed è promossa dal terzo danneggiato titolare di azione diretta nei confronti dell’impresa di assicurazione del responsabile;
- € 25.000 in tutti gli altri casi.
Chi può attivarla
Chi ha o ha avuto un rapporto contrattuale con un’impresa o un intermediario assicurativo avente ad oggetto prestazioni o servizi assicurativi oppure Danneggiati che possono agire direttamente contro l’impresa di assicurazione oppure chi ha titolo a ricevere prestazioni assicurative, a condizione che sia diverso da chi svolge in via professionale attività assicurativa o di intermediazione nei settori assicurativo, previdenziale, bancario e finanziario se la controversia attiene a questioni inerenti a detta attività. Il ricorso è presentato personalmente o tramite un procuratore o un’associazione di consumatori se il ricorrente vi aderisce.
Sono escluse dalla competenza dell'Arbitro Assicurativo le controversie riguardanti i sinistri gestiti dal fondo di garanzia delle vittime della caccia e della strada, le controversie relative a fattispecie rimesse alla competenza della CONSAP, Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.P.A., nonché le fattispecie relative ai grandi rischi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera r), del Codice delle Assicurazioni Private[1].
Quando e come si attiva
Il ricorso è ammesso solo dopo aver presentato un reclamo scritto all’impresa o all’intermediario, che si pronunciano entro 45 giorni (60 giorni se il reclamo riguarda il comportamento dell’intermediario) o decorso inutilmente tale termine, e comunque entro 12 mesi dalla sua presentazione. Tuttavia, se il reclamo è stato proposto anteriormente al 15 gennaio 2026 (data di avvio dell’operatività dell’AAS), il ricorso può essere proposto entro 12 mesi da tale avvio. Il ricorso deve avere il medesimo oggetto del reclamo, salva la possibilità di richiedere il risarcimento del danno, purché tale danno sia rappresentato nel ricorso come conseguenza immediata e diretta del comportamento evidenziato nel reclamo.
Il ricorso si presenta esclusivamente online tramite il portale: www.arbitroassicurativo.org a partire dal 15 gennaio 2026 e prevede il pagamento di un contributo di € 20,00.
Come funziona e durata
Il procedimento è documentale, ferma restando la facoltà dell’AAS, in taluni casi, di sentire le parti.
Il procedimento si conclude entro 180 giorni dalla notifica del ricorso all’impresa o all’intermediario da parte dell’AAS, prorogabili una sola volta fino ad ulteriori 90 giorni per le controversie particolarmente complesse.
[1] Si intendono per grandi rischi quelli rientranti nei rami danni di seguito indicati:
1) 4 (corpi di veicoli ferroviari), 5 (corpi di veicoli aerei), 6 (corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali), 7 (merci trasportate), 11 (r.c. aeromobili) e 12 (r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali) salvo quanto previsto al numero 3);
2) 14 (credito) e 15 (cauzione), qualora l'assicurato eserciti professionalmente un'attività industriale, commerciale o intellettuale e il rischio riguardi questa attività;
3) 3 (corpi di veicoli terrestri, esclusi quelli ferroviari), 8 (incendio ed elementi naturali), 9 (altri danni ai beni), 10 (r.c. autoveicoli terrestri), 12 (r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali) per quanto riguarda i natanti soggetti all'assicurazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 123, 13 (r.c. generale) e 16 (perdite pecuniarie), purché l'assicurato superi i limiti di almeno due dei tre criteri seguenti: 1) il totale dell'attivo dello stato patrimoniale risulti superiore ai seimilionieduecentomila euro; 2) l'importo del volume d'affari risulti superiore ai dodicimilionieottocentomila euro; 3) il numero dei dipendenti occupati in media durante l'esercizio risulti superiore alle duecentocinquanta unità. Qualora l'assicurato sia un'impresa facente parte di un gruppo tenuto a redigere un bilancio consolidato, le condizioni di cui sopra si riferiscono al bilancio consolidato del gruppo.
Prospetto riepilogativo anno 2024
Numero di reclami ricevuti:| Trattabili | 28 |
| Non Trattabili | 0 |
| Totale | 28 |
I reclami ricevuti nel 2024 risultano così distribuiti:
| Relativi all’Area Liquidativa | 25 |
| Relativi all’Area Amministrativa | 2 |
| Relativi all’Area Commerciale | 1 |
| Totale | 28 |
| Evasi | Accolti | 7 |
| Transatti | 0 | |
| Respinti | 21 |
Tempo medio di evasione* 12,8 giorni.
* calcolato sommando i giorni intercorrenti tra la data di ricezione e quella di evasione dei reclami e dividendo per il numero dei reclami stessi
Non vi sono reclami riaperti.